Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 20/11/2013 (Rv. 629154 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Sopravvenuta transazione fra il fallimento ed il terzo subacquirente risolutivamente condizionato al rigetto della domanda verso l'acquirente - Effetti - Improcedibilità dell'azione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
La domanda di revocatoria fallimentare ha ad oggetto non il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante la sua assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Ne consegue che, nel caso in cui colui che ha acquistato dal soggetto poi fallito abbia rivenduto a terzi ed il curatore abbia raggiunto con questi un accordo transattivo risolutivamente condizionato al rigetto della domanda nei confronti dell'acquirente, l'azione revocatoria promossa nei confronti di quest'ultimo non diviene improcedibile per impossibilità di conseguire il risultato utile dell'azione (cioè, l'inefficacia del successivo atto di vendita), restando inalterati il "petitum" (del quale eventualmente può ridursi soltanto il "quantum") e la "causa petendi", atteso che la declaratoria di inefficacia del primo atto rappresenta il presupposto per il consolidamento degli effetti della transazione che ha consentito al fallimento di acquisire, in tutto o in parte, il controvalore del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)