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Sez. 3, Sentenza n. 18369 del 06/08/2010 (Rv. 614309 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Alienazione a terzi del bene oggetto della domanda revocatoria - Anteriorità della trascrizione del subacquisto rispetto alla trascrizione della domanda revocatoria - Conseguenze - Interesse ad agire del creditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-08-06
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614309-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

L'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)