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Sez. 5, Sentenza n. 12159 del 21/10/2014 Ud. (dep. 23/03/2015) Rv. 263451 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Contraffazione di testamento olografo - Pubblicazione eseguita dal notaio depositario - Integrazione del delitto di cui all'art. 485 cod. pen..
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263451-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA

In tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile, ex art. 485 cod. pen., consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, nel caso di falsificazione di un testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento ad opera del notaio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)