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Sez. 5, Sentenza n. 37238 del 09/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010) Rv. 248647 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Contraffazione di testamento olografo - Pubblicazione eseguita dal notaio depositario - Integrazione del delitto di cui all'art. 485 cod. pen.
Stato
decisa il 2010-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248647-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

In tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 cod. pen. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)