Sez. 2, Ordinanza n. 48026 del 04/11/2014 Ud. (dep. 20/11/2014) Rv. 261325 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Elementi del reato - Accorgimenti, da parte dell'agente, per ingannare il compratore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
In tema di frode nell'esercizio del commercio, il bene giuridico tutelato va individuato nel leale esercizio di tale attività e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto idonea ad ingannare il consumatore, in ordine alla qualità del gas acquistato, la consegna di bombole con il marchio "Agipgas", ancorché non impresso dall'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)