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Sez. 3, Sentenza n. 49578 del 04/11/2009 Ud. (dep. 28/12/2009) Rv. 245755 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Reato di cui all'art. 515 cod. pen. - Atteggiamento psicologico del compratore - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245755-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Il reato di frode nell'esercizio del commercio mira a tutelare l'interesse dello Stato nel leale esercizio del commercio, sicché l'atteggiamento psicologico del compratore non assume rilevanza rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata e la punibilità del venditore non è esclusa per il fatto che l'acquirente sia a conoscenza della diversità del prodotto rispetto a quello da lui richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)