Sez. L, Sentenza n. 4879 del 13/09/1982 (Rv. 422887 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - IN GENERE - LITISPENDENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - QUESTIONI RIGUARDANTI LA LITISPENDENZA E LA CONTINENZA DI CAUSE - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - IN GENERE - LITISPENDENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - QUESTIONI RIGUARDANTI LA LITISPENDENZA E LA CONTINENZA DI CAUSE - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INCLUSIONE.*
A norma dell'art. 42 cod. proc. civ., che richiama espressamente anche il precedente art. 39, le questioni riguardanti la litispendenza e la continenza di cause sono deducibili con il regolamento di Competenza, importando esse una modificazione di quest'ultima in relazione ad una delle cause, che viene distolta dalla cognizione del giudice adito per essere decisa da un altro giudice, anche se la Competenza di questo non viene minimamente contestata. (Conf 837/75, mass n 374209, prima parte; (Conf 227/66, mass n 324432).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)