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Sez. 1, Sentenza n. 837 del 07/03/1975 (Rv. 374209 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374209-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 42 cod proc civ, sono impugnabili con il regolamento di Competenza le sentenze con le quali e stato escluso l'esistenza fra piu controversie dei rapporti di litispendenza, continenza o connessione propria. Non sono, invece, impugnabili con il detto gravame il provvedimento con il quale e stata respinta l'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art 295 cod proc civ, ancorche contenuto formalmente in una sentenza, trattandosi di un provvedimento di natura meramente ordinatoria, che attiene al regolare svolgimento del processo e risolve una questione del tutto estranea al tema della Competenza. (Conf 1718/72, mass n 358626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)