Sez. U, Ordinanza n. 93 del 20/04/2001 (Rv. 546109 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - IN GENERE | Disciplina e funzionamento della Giunta per le espropriazioni di Napoli - Previsione di un compenso aggiuntivo per i componenti e il segretario a carico delle parti - Composizione del collegio - Contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101, 111 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - IN GENERE
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del D.L. luogo ten. n. 219 del 1919, convertito nella legge n. 1290 del 1921, e dell'art.1 della legge n. 1131 del 1935, sulla disciplina e il funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono, a carico delle parti e in aggiunta ai costi ordinari della giurisdizione, un compenso speciale, liquidato dal Presidente della Corte d'Appello, a favore dei componenti del collegio e del segretario e nella parte in cui designano a comporre il collegio l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, che ha funzioni preminenti in materia di valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione, o, in assenza di criteri precostituiti di supplenza, un suo delegato.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 15/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 06/06/1935 num. 1131 CORTE COST., Regio Decr. 17/04/1921 num. 762, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)