Sez. U, Sentenza n. 745 del 25/10/1999 (Rv. 530756 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | In Genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dell'articolo 19 del D.L.Lgt. n. 219 del 1919., che disciplina il procedimento di opposizione alla stima all'indennità di esproprio innanzi alla Giunta speciale per le espropriazioni per il comune di Napoli quale giudizio in unico grado, le sentenze conclusive del quale sono impugnabili con ricorso per cassazione per i soli vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; infatti, il "doppio grado" di giudizio non è previsto neppure per l'ordinario procedimento di opposizione alla stima di competenza della corte d'appello mentre il vizio di contraddittorietà della motivazione, se non può essere fatto valere ai sensi dell'articolo 360 n. 5 cod. proc. civ., può integrare il vizio di nullità a norma del precedente n. 4 dello stesso articolo in relazione all'articolo 132 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell'obbligo di motivazione, allorquando la motivazione è totalmente omessa, risulti totalmente carente o si estrinsechi in argomentazioni non idonee a ricavarne la "ratio decidendi" o tra loro logicamente inconciliabili o perplesse o obiettivamente incomprensibili.
Riferimenti normativi: Legge 27/02/1919 num. 219 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)