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Sez. U, Sentenza n. 7289 del 09/12/1986 (Rv. 449357 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RETROCESSIONE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEL FONDO PER MANCATA ESECUZIONE DELL'OPERA E PER SCADENZA DEI TERMINI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - DIVIETO PER IL GIUDICE ORDINARIO DI EMETTERE UNA CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AD UN "FACERE" - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449357-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RETROCESSIONE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEL FONDO PER MANCATA ESECUZIONE DELL'OPERA E PER SCADENZA DEI TERMINI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - DIVIETO PER IL GIUDICE ORDINARIO DI EMETTERE UNA CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AD UN "FACERE" - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La domanda di restituzione del fondo espropriato, che il privato proponga, ai sensi dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, deducendo la mancata esecuzione dell'opera pubblica per la quale è stata disposta l'espropriazione e la scadenza dei termini all'uopo fissati con la dichiarazione di pubblica utilità, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, anche in relazione all'emissione di provvedimenti cautelari dovendosi altresì escludere l'invocabilità del divieto per il predetto giudice di emettere pronuncia di condanna dell'amministrazione ad un "facere", trattandosi della denuncia di un comportamento dell'amministrazione medesima "iure privatorum", posto in essere al di fuori dei suoi poteri pubblicistici. (V 6363/82, mass n 423992).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)