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Sez. U, Sentenza n. 6363 del 25/11/1982 (Rv. 423992 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - AZIONE NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO - MERA ATTIVITÀ MATERIALE DELLE P.A. NON RICOLLEGABILE AD UN FORMALE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INADEMPIMENTO DA PARTE DELLA P.A. DELL'ORDINE IMPARTITO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN SEDE DI PROCEDIMENTO D'URGENZA - CONSEGUENZE - ESECUZIONE COATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423992-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - AZIONE NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO - MERA ATTIVITÀ MATERIALE DELLE P.A. NON RICOLLEGABILE AD UN FORMALE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INADEMPIMENTO DA PARTE DELLA P.A. DELL'ORDINE IMPARTITO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN SEDE DI PROCEDIMENTO D'URGENZA - CONSEGUENZE - ESECUZIONE COATTIVA - ESCLUSIONE.*

Il ricorso al giudice ordinario, per ottenere, anche con Azione di nunciazione, o con altra istanza rivolta a conseguire provvedimenti cautelari ed urgenti, una pronuncia che imponga alla pubblica amministrazione un determinato comportamento, attivo o passivo, è consentito quando si sia in presenza non di Atti amministrativi, ma di una mera attività materiale, cioè di una condotta della amministrazione stessa soggetta ai criteri generali della diligenza e prudenza, nonché della buona tecnica a salvaguardia dei diritti dei privati (nella specie, in relazione all'esecuzione e manutenzione di opera pubblica), e sempre che tale condotta non risulti ricollegabile ad un formale provvedimento amministrativo. Peraltro, anche quando il giudice ordinario, nel concorso della indicata situazione, abbia il potere di condannare l'amministrazione ad un "facere" o ad un "pati", il giudice medesimo resta soggetto ai limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), nel senso che la suddetta condanna deve riferirsi ad attività di diritto comune, e non può tradursi in una interferenza nell'Esercizio di potestà pubbliche, implicante revoca, modifica o sospensione di un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che se la P.a. Non dovesse svolgere quell'attività eventualmente necessaria per dare esecuzione all'ordine giudiziale, essa non potrebbe esservi costretta, ma sarebbe semplicemente considerata inadempiente. (V 2981/80, mass n 406662; (V 118/78, mass n 389412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)