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Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011 (Rv. 619967 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE | Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619967-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE

La parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria - come la vedova del "de cuius", che è erede legittima e legittimaria - non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, tramite azioni di rendiconto e di restituzione di somme riscosse da terzi per conto del "de cuius", gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)