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Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014 (Rv. 633200 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - IN GENERE | Esercizio di un diritto del "de cuius" - Legittimazione ad agire - Qualità di erede - Non contestazione - Necessità della prova mediante atto dello stato civile - Esclusione - Accettazione, anche tacita, dell'eredità - Sufficienza - Esercizio della stessa azione - Idoneità.
Stato
decisa il 2014-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633200-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - IN GENERE

Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)