Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 44 del 1973
Massime (1)
Massima n. 6630
- Reati e pene
- Abitualità nel delitto presunta dalla legge
- Cod. pen., art. 102
- Assunta disparità di trattamento rispetto ai casi di abitualità ritenuta dal giudice ex art. 103
- Non viola l'art. 3 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, già dichiarata non fondata con sent. n. 168 del 21 novembre 1972.
Norme impugnate
- art. 102 c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1972 dal tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Gasperi Oreste ed altri, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza' di cui in epigrafe è stata sollevata, in rifenmento all'art. 3 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale concernente l'abitualità nel reato presunta dalla legge;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 168 del 21 novembre 1972 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di. legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale; sollevata' con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 168 del 21 novembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1 973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
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