Sez. 2, Sentenza n. 1815 del 29/03/1979 (Rv. 398186 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SEPARAZIONE DI CAUSE - DECISIONE CON SENTENZA DI UNA E RIMESSIONE CON ORDINANZA DELL'ALTRA IN ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - DELLA SOLA SENTENZA - IN ORDINE ALLA SEPARAZIONE - RIFERIMENTO ALLA RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SEPARAZIONE DI CAUSE - DECISIONE CON SENTENZA DI UNA E RIMESSIONE CON ORDINANZA DELL'ALTRA IN ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - DELLA SOLA SENTENZA - IN ORDINE ALLA SEPARAZIONE - RIFERIMENTO ALLA RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE.*
Qualora il giudice di primo grado, separando due cause connesse, ne decida una soltanto e rimetta, con separata ordinanza, l'altra in istruttoria, l'appello e proponibile soltanto contro la decisione relativa alla prima causa, non potendo il giudice d'appello, per il principio del doppio grado di giurisdizione, esaminare l'altra causa rimessa in istruttoria e non ancora decisa. In tal caso, peraltro, impugnandosi la disposta separazione dei processi, non viene censurata l'ordinanza con la quale il giudice provvede per l'istruttoria della causa separata, bensi il provvedimento della sentenza con il quale e posta in essere la separazione delle cause.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)