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Sez. 4, Sentenza n. 11810 del 02/10/1987 Ud. (dep. 23/11/1987) Rv. 177091 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONE DELLA COSCIENZA E VOLONTÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA.*
Stato
decisa il 1987-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177091-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONE DELLA COSCIENZA E VOLONTÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA.*

Il malore improvviso da cui venga colto, con conseguente verificarsi di un sinistro, il conducente di un veicolo, configura un evento che incide, escludendola, sulla coscienza e volontà richiesta dall'art. 42, primo comma, cod. pen., cioè su un requisito senza il quale la condotta preveduta dalla legge come reato non può essere riferita al soggetto che l'ha posta materialmente in essere. Da tale principio consegue che il dubbio sul malore improvviso, cadendo su un elemento intrinseco, positivo del reato, (la coscienza e volontà dell'Azione od omissione) consente l'assoluzione per insufficienza di prove. (Conf mass n 146695).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)