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Sez. U, Sentenza n. 12093 del 14/06/1980 Ud. (dep. 17/11/1980) Rv. 146695 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - DIFFERENZE- DIFETTO NELLA CONDOTTA DEL CONDUCENTE COLTO DA MALORE DI OGNI COEFFICIENTE PSICOLOGICO - IDENTIFICAZIONE DEL MALORE CON GLI ELEMENTI INTRINSECI, POSITIVI DEL REATO - CONSEGUENZE- PRONUNCIA ASSOLUTORIA CON FORMULA DUBITATIVA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146695-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - DIFFERENZE- DIFETTO NELLA CONDOTTA DEL CONDUCENTE COLTO DA MALORE DI OGNI COEFFICIENTE PSICOLOGICO - IDENTIFICAZIONE DEL MALORE CON GLI ELEMENTI INTRINSECI, POSITIVI DEL REATO - CONSEGUENZE- PRONUNCIA ASSOLUTORIA CON FORMULA DUBITATIVA - LEGITTIMITA.*

Mentre il malore improvviso del conducente consiste in una situazione in cui fa difetto ogni coefficiente psichico e, quindi, e da rapportare all'art 42 cod pen, il quale enuncia le condizioni essenziali perche un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante, il caso fortuito si collega all'art 45 dello stesso codice, che fa riferimento all'intervento d'un fattore causale imprevedibile e, dunque, il soggetto, pur essendosi realizzato un fatto a lui riferibile, psicologicamente e materialmente, non ne risponde per l'operare dell'anzidetto fattore. Ne deriva che il malore improvviso e da annoverarsi tra gli elementi intrinseci, positivi del reato, e, come tale, il dubbio sulla sua esistenza consente al giudice la pronuncia d'una sentenza di assoluzione con formula dubitativa. (Conf mass n 128845; (Conf mass n 133273).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)