Sez. 1, Sentenza n. 6963 del 08/05/2003 (Rv. 562737 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | - Espulsione amministrativa - Decreto - Impugnazione - Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento - Modifiche legislative apportate dalla legge n. 189 del 2002 - Irrilevanza - Richiesta dell'interessato di trattazione immediata della controversia - Ammissibilità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando detto procedimento tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n.742, con norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, dispone l'inapplicabilità della sospensione medesima, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 13 cit., come modificato dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002, che ha portato a sessanta giorni il termine per opporsi al decreto e a venti quello per la decisione del Tribunale, senza prevedere alcuna deroga alla regola della sospensione del corso dei termini processuali. Resta ferma, peraltro, la possibilità per l'espellendo, che intenda rinunziare alla sospensione ed invocare la decisione sull'opposizione prima dell'esecuzione della misura, di richiedere al tribunale, con il deposito del ricorso, la trattazione immediata della controversia, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 41 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)