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Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 19/01/2005 (Rv. 581571 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento ex legge n. 89 del 2001 - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento - Natura della controversia della cui irragionevole durata si discute - Rilevanza - Esclusione - Adozione del decreto da parte della sezione lavoro della Corte d'appello - Attrazione del procedimento tra quelle per i quali non opera la sospensione dei termini - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581571-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La sospensione dei termini processuali nel periodo dal 1 agosto al 15 settembre ha carattere generale e le eccezioni a questa regola, elencate nell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, hanno carattere tassativo, essendo questa una norma eccezionale, di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione estensiva e tanto meno analogica. Ne consegue che nel procedimento di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine per proporre ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della citata legge, è soggetto a sospensione, non rientrando tale procedimento tra quelli per i quali non è applicabile la sospensione feriale dei termini, senza che possa desumersi l'operatività della deroga dalla natura del procedimento della cui ragionevole durata si discute (nella specie, controversia di lavoro), giacché il procedimento per equa riparazione ha ad oggetto un diritto che non trae origine dal rapporto controverso nel giudizio presupposto, dovendosi identificare il fatto genetico in una violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero dalla circostanza che il procedimento di equa riparazione si sia svolto dinnanzi alla sezione lavoro della Corte d'appello, rilevando tale circostanza ai fini della ripartizione degli affari all'interno dell'ufficio giudiziario e non su quello della competenza.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)