Sez. 6, Sentenza n. 13308 del 20/11/2003 Ud. (dep. 18/03/2004) Rv. 229177 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Incompatibilità per i soggetti imputati di reati collegati - Collegamento probatorio - Nozione - Fattispecie.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
Sussiste il collegamento probatorio previsto dall'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., che dà luogo all'incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 lett. a) cod. proc. pen., allorché vi sia anche un semplice rapporto di influenza di una prova, intesa come elemento di giudizio o di valutazione, su di un'altra prova. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non punibile a norma dell'art. 384 cod. pen. per il reato di falsa testimonianza il ricorrente che, sentito come testimone in un procedimento per oltraggio nei confronti di pubblico ufficiale, aveva confessato di aver anch'egli insultato quest'ultimo, sul rilevo che, avendo assunto la qualità di persona indagata per un reato probatoramente collegato, non poteva più essere ulteriormente esaminato come teste).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 371 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)