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Sez. 3, Sentenza n. 913 del 24/03/1972 (Rv. 357173 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GARANZIA DELL'ASSICURATORE - CARATTERE DI GARANZIA IMPROPRIA - SCINDIBILITA DELLA CAUSA PRINCIPALE E QUELLA DI GARANZIA - EFFETTI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA RESPONSABILITA DELL'ASSICURATO - AUTONOMA FACOLTA DELL'ASSICURATORE DI IMPUGNARLA - FINALITA.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357173-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GARANZIA DELL'ASSICURATORE - CARATTERE DI GARANZIA IMPROPRIA - SCINDIBILITA DELLA CAUSA PRINCIPALE E QUELLA DI GARANZIA - EFFETTI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA RESPONSABILITA DELL'ASSICURATO - AUTONOMA FACOLTA DELL'ASSICURATORE DI IMPUGNARLA - FINALITA.*

La garanzia che in tema di responsabilita civile l'assicuratore deve fornire all'assicurato ha carattere di garanzia impropria, con la conseguenza che rispetto a tale rapporto la causa principale e quella di garanzia sono oltre che scindibili anche indipendenti. Pertanto, non verificandosi quel processo unico e simultaneo, che e tipico della garanzia propria, l'assicuratore che sia stato chiamato in garanzia puo impugnare la sentenza che ha affermato la responsabilita dell'assicurato, anche se questi abbia fatto acquiescenza a tale pronuncia per fare accertare nel giudizio di appello l'eventuale insussistenza del debito di responsabilita del predetto verso il terzo e, quindi, la non operativita, per esso garante, dell'Obbligo di pagare l'indennizzo. (V 2872'69, mass n 342685).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)