Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 28/07/1969 (Rv. 342685 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA DI GARANZIA - CHIAMATA DELL'ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DA PARTE DELL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - GARANZIA IMPROPRIA - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA PER LA GARANZIA - SCINDIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA DI GARANZIA - CHIAMATA DELL'ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DA PARTE DELL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - GARANZIA IMPROPRIA - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA PER LA GARANZIA - SCINDIBILITA.*
Nell'Assicurazione della responsabilita civile, la chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato danneggiante, a norma dell'art. 1917 -comma ult.- cod.civ., relativamente al giudizio contro di lui proposto dal danneggiato, avviene a titolo di garanzia impropria sicche le due cause sono di regola scindibili ed indipendenti. (V.2268-67, massima n.329470 390-67, massima n.326295).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)