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Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 28/07/1969 (Rv. 342685 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA DI GARANZIA - CHIAMATA DELL'ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DA PARTE DELL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - GARANZIA IMPROPRIA - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA PER LA GARANZIA - SCINDIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342685-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA DI GARANZIA - CHIAMATA DELL'ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DA PARTE DELL'ASSICURATO DANNEGGIANTE - GARANZIA IMPROPRIA - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA PER LA GARANZIA - SCINDIBILITA.*

Nell'Assicurazione della responsabilita civile, la chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato danneggiante, a norma dell'art. 1917 -comma ult.- cod.civ., relativamente al giudizio contro di lui proposto dal danneggiato, avviene a titolo di garanzia impropria sicche le due cause sono di regola scindibili ed indipendenti. (V.2268-67, massima n.329470 390-67, massima n.326295).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)