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Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 11/12/1967 (Rv. 330565 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - RIESAME DEL FATTO - CONDIZIONI - IMMUTABILITA DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNZIATO.*
Stato
decisa il 1967-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330565-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - RIESAME DEL FATTO - CONDIZIONI - IMMUTABILITA DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNZIATO.*

Perche nel giudizio di rinvio, conseguente alla Cassazione di una sentenza, si possa procedere ad un riesame del fatto - eccettuata l'ipotesi di annullamento per difetto di motivazione - occorre che la Corte di Cassazione abbia dato alla controversia una diversa impostazione giuridica, tale da rendere necessaria, per l'applicazione del principio di diritto enunciato, la soluzione di problemi di fatto, divenuti rilevanti ai fini del decidere. Al giudice di rinvio e inibito non solo disapplicare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, ma anche rimettere in discussione i presupposti di fatto posti a base della pronuncia di diritto, dalla sentenza di annullamento. (sulla prima parte, Cfr. 321950, sulla seconda parte Cfr. 1053-65, 1934-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)