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Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 06/06/1972 (Rv. 358708 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358708-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a secondo che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel primo caso, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ferma restando la valutazione dei fatti come accertati nel giudizio di appello, tranne che sia stata data alla controversia una diversa impostazione giuridica tale da rendere necessaria, per l'applicazione del principio di diritto enunciato, la soluzione di altri problemi di fatto, divenuti rilevanti ai fini del decidere; nella seconda ipotesi, invece, l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di appello, per cui il giudice di rinvio e libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza alcuna limitazione. (Conf 1470'71 mass n 351771; 1843'70 mass n 347829) (Conf 2912'67, mass n 330565).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)