Sez. U, Ordinanza n. 726 del 12/11/1988 (Rv. 460528 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - DENUNCIA DI VIOLAZIONE DI LEGGE IN IUDICANDO - CREAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORMA INESISTENTE NELL'ORDINAMENTO - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - DENUNCIA DI VIOLAZIONE DI LEGGE IN IUDICANDO - CREAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORMA INESISTENTE NELL'ORDINAMENTO - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo a pronuncia del consiglio di stato, la denuncia di violazione di legge "in iudicando", ancorché venga prospettata sotto il profilo della creazione ed applicazione da parte di detto giudice di una norma inesistente nell'ordinamento, con usurpazione di funzioni legislative, non attiene ai limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice medesimo, e, pertanto, non può essere avanzata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. (V 2413/87, mass n 451583).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)