Sez. U, Ordinanza n. 387 del 06/05/1996 (Rv. 497407 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE | Ordinanza del Consiglio di Stato emessa in giudizio cautelare e contenente remissione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità - Deduzione di omessa applicazione di una norma vigente e d'indebito sindacato di costituzionalità - Configurabilità - Questione attinente al merito e non al riparto della giurisdizione - Ricorso per regolamento di giurisdizione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE
Avverso l'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato, sospendendo il giudizio cautelare, rimetta alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale (nella specie, quella dell'art. 19 legge n. 191 del 1975 sul rinvio del servizio di leva per la frequenza di studi universitari) e sospenda l'esecuzione del provvedimento amministrativo di diniego di ammissione al ritardo della prestazione del servizio militare, non è ammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione - con il quale l'amministrazione, senza contestare la giurisdizione del giudice amministrativo sul merito della domanda dell'interessato, sostenga l'insussistenza del potere giurisdizionale (di qualsiasi giudice) di disapplicare, ancorché solo interinalmente, le norme vigenti, esercitando, così, sulle stesse un sindacato di costituzionalità (che deve restare attributo al giudice delle leggi anche quando è finalizzato alla tutela incidentale e di urgenza) -, considerato che attengono al merito, non concernendo il riparto della giurisdizione, sia la questione dell'osservanza, o meno, della legge sostanziale e processuale in relazione all'indicata ordinanza del giudice amministrativo, sia quella della pretesa esorbitanza di quest'ultimo nelle attribuzioni del potere legislativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 com. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1975 num. 191 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)