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Sez. 3, Sentenza n. 2296 del 13/01/1999 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 213155 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Nozione - Fattispecie: cameriere di una prostituta.
Stato
decisa il 1999-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213155-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO

Chi esercita l'attività di cameriere al servizio di una donna che si prostituisce può incorrere nel reato di favoreggiamento, sempre però che la sua opera oltrepassi i limiti delle mansioni tipiche del collaboratore domestico ed agevoli in concreto l'esercizio del meretricio da parte della sua datrice di lavoro. In particolare l'aprire la porta ed il colloquiale con le persone in attesa, pur con la piena consapevolezza delle ragioni della visita di costoro, non costituiscono fatti specifici di interposizione personale, idonei a facilitare l'esercizio della prostituzione.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)