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Sez. 3, Sentenza n. 8345 del 13/04/2000 Ud. (dep. 19/07/2000) Rv. 217080 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Nozione - Atti di solidarietà umana nei confronti di una prostituta - Configurabilità del reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217080-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO

Sussistono gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione (art.3, comma 1, n.8, l. n.75 del 1958) allorché la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all'esercizio del meretricio in quanto tale. Ne consegue che il reato in questione non è configurabile allorché l'aiuto sia prestato in realtà solo alla prostituta intesa in quanto persona. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto insussistente detto reato nel comportamento di una prostituta tossicodipendente che aveva invitato l'amica, anch'essa prostituta e tossicodipendente, a trasferirsi nella sua città al fine di un reciproco sostegno anche in ordine alla prospettata possibilità di disintossicarsi rapidamente e gratuitamente con l'aiuto di una psicologa).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)