Sez. 3, Sentenza n. 1096 del 16/04/1971 (Rv. 351158 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - RIMEDI ESPERIBILI - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA O RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN SEPARATO GIUDIZIO - RIGETTO IMPLICITO - PROPONIBILITA DELLA SOLA IMPUGNAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - RIMEDI ESPERIBILI - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA O RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN SEPARATO GIUDIZIO - RIGETTO IMPLICITO - PROPONIBILITA DELLA SOLA IMPUGNAZIONE.*
Nel caso di omessa pronuncia la parte ha, normalmente, la possibilita di scelta fra due soluzioni, o impugnare la sentenza per ottenere che si rimedi emettendo, in Sede di impugnazione, la pronuncia fino a quel punto omessa, o riproporre la domanda in separato giudizio. Naturalmente diverso e il caso in cui si possa desumere dalla sentenza il rigetto, sia pure implicito, della domanda non accolta. Non verificandosi allora l'ipotesi di una omessa pronuncia, il solo rimedio possibile e quello della impugnazione. Altrettanto, e per la stessa ragione, accade quando il capo di domanda su cui si e espressamente provveduto non e autonomò in tale ipotesi la decisione di rigetto si desume per implicito da quella adottata sulla rimanente parte della domanda stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)