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Sez. L, Sentenza n. 4856 del 25/10/1978 (Rv. 394558 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - DIRITTI DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO E FINO ALLA SENTENZA - AL RISARCIMENTO DEL DANNO CORRISPONDENTE ALLE RETRIBUZIONI DOVUTE A FAR TEMPO DALLA SENTENZA E FINO ALLA EFFETTIVA REINTEGRAZIONE - OMESSA PRONUNCIA SUL SECONDO RISARCIMENTO - RIPROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA IN UN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394558-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - DIRITTI DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO E FINO ALLA SENTENZA - AL RISARCIMENTO DEL DANNO CORRISPONDENTE ALLE RETRIBUZIONI DOVUTE A FAR TEMPO DALLA SENTENZA E FINO ALLA EFFETTIVA REINTEGRAZIONE - OMESSA PRONUNCIA SUL SECONDO RISARCIMENTO - RIPROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA IN UN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), che prevede la reintegrazione reale nel posto di lavoro, il lavoratore illegittimamente licenziato ha due distinti diritti: il primo concerne il risarcimento del danno derivante dalla cessazione del lavoro per effetto del licenziamento dichiarato illegittimo e fino alla relativa pronuncia; il secondo e costituito da un separato risarcimento corrispondente alle retribuzioni dovute dal datore di lavoro al lavoratore a far tempo dalla sentenza che dichiara detta illegittimita ed ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e fino alla data della effettiva reintegrazione: il primo copre il danno per la illegittima risoluzione del rapporto; il secondo costituisce il corrispettivo per la necessaria ma non avvenuta ripresa del lavoro. Pertanto, ove il giudice del merito abbia completamente omesso di pronunciare sul secondo risarcimento, attesa l'autonomia delle due domande e non potendosi desumere il rigetto sia pure implicito della domanda sulla quale il giudice non si e pronunciato, la parte puo scegliere fra l'impugnazione della sentenza o la riproposizione della domanda stessa in un separato giudizio. (V 2604/78, mass n 391958; (V 1824/76, mass n 380608; (V 1096/71, mass n 351158).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)