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Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 15/05/1959 (Rv. 880789 - 01)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - SILENZIO - MANIFESTAZIONE TACITA DI VOLONTÀ - ESTREMI
Stato
decisa il 1959-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880789-01

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - SILENZIO - MANIFESTAZIONE TACITA DI VOLONTÀ - ESTREMI

Il silenzio è manifestazione di volontà, espressa e non tacita, come linguaggio muto quando la legge (art.1333, capov., 1339, quarto comma, 1454, terzo comma. 1665, terzo e quarto comma, 1712, secondo comma e 1837, primo comma cod. civ.), gli Usi in una determinata cerchia sociale, il contratto, la pratica invalsa tra persone in continua relazione d'affari, attribuiscono ad esso un particolare valore. Al di fuori di queste ipotesi, in cui l' interessato, se intende evitare che il silenzio valga accettazione, deve manifestare espressamente una volontà contraria, non può attribuirsi al silenzio stesso efficacia giuridica di consenso all'altrui dichiarazione. La manifestazione tacita di volontà è, invece, in rapporto non già al silenzio, nel senso suindicato, ma ad un comportamento univoco e conclusivo dal quale può desumersi, per il comune modo d'intendere, una data volontà negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1712, Cod. Civ. art. 1837

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)