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Sez. 2, Sentenza n. 5363 del 14/06/1997 (Rv. 505200 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - SILENZIO | Valore negoziale - Configurabilità- Condizioni.
Stato
decisa il 1997-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505200-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - SILENZIO

Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell' altra; pertanto se il creditore accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinunzia al credito o rimette il debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)