Sez. 3, Sentenza n. 2633 del 20/10/1964 (Rv. 303964 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONI BREVI - APPLICABILITA - ESTENSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA PENALE DEL CONDUCENTE - DIRITTO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONI BREVI - APPLICABILITA - ESTENSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA PENALE DEL CONDUCENTE - DIRITTO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
L'art 2953 cod civ ammette i diritti, per i quali la legge stabilisce la prescrizione breve, a beneficiare dell'ordinanza prescrizione decennale per il solo fatto che siano stati canonizzati in un giudicato, a prescindere dai soggetti contro cui i diritti stessi siano fatti valere e quindi anche dalla circostanza che essi, dopo essere stati riconosciuti contro uno dei condebitori solidali vengano azionati contro altro condebitore9 pertanto, pronunziata, con sentenza penale passata in giudicato, emessa nei confronti del conducente di un autoveicolo, autore di un investimento stradale, la condanna generica di costui al risarcimento dei danni sofferti dal danneggiato, (costituitosi parte civile), il diritto dello stesso danneggiato a conseguire successivamente in Sede civile nei confronti del proprietario dell'autoveicolo ex art 2054 cod civ, il ristoro del patito pregiudizio economico, non e soggetto alla prescrizione breve (biennale) di cui all'art 2947, comma 2 stesso codice, ma a quella ordinaria (decennale) stabilita dal successivo art 2953. (V 2819/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)