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Sez. 3, Sentenza n. 839 del 10/03/1976 (Rv. 379503 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PASSATA IN GIUDICATO - AZIONE DI LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI ALTRO CONDEBITORE SOLIDALE - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
Stato
decisa il 1976-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379503-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PASSATA IN GIUDICATO - AZIONE DI LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI ALTRO CONDEBITORE SOLIDALE - PRESCRIZIONE DECENNALE.*

L'art 2953 cod civ ammette i diritti, per i quali la legge stabilisce la prescrizione breve, a beneficiare dell'ordinanza prescrizione decennale per il solo fatto che siano stati canonizzati in un giudicato, a prescindere dai soggetti contro cui i diritti stessi siano fatti valere e quindi anche dalla circostanza che essi, dopo essere stati riconosciuti contro uno dei condebitori solidali, vengano azionati contro altro condebitore. Pertanto, pronunziata, con sentenza penale passata in giudicato, emessa nei confronti del conducente di un autoveicolo, autore di un investimento stradale, la condanna generica di costui al risarcimento dei danni sofferti dal danneggiato (costituitosi parte civile), il diritto dello stesso danneggiato a conseguire successivamente in Sede civile nei confronti del proprietario dell'autoveicolo ex art 2054 cod civ, il ristoro del patito pregiudizio economico, non e soggetto alla prescrizione breve (biennale) di cui all'art 2947, comma secondo stesso codice, ma a quella ordinaria (decennale) stabilita dal successivo art 2953. (Conf 1173/72, mass n 357630; (Conf 3928/68, mass n 337455; (Conf 1329/67, mass n 327901; (Conf 2633/64, mass n 303964).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)