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Sez. U, Sentenza n. 556 del 22/01/1991 (Rv. 470597 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Competenza e giurisdizione - Revoca per cessione dell'alloggio a terzi - Controversia sulla legittimità - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Necessità.
Stato
decisa il 1991-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470597-01

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca

In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, la controversia sulla legittimità della revoca dell'assegnazione per cessione dell'alloggio a terzi (art. 17 primo comma lett. a del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035) riguarda una vicenda che non attiene al rapporto pubblicistico di assegnazione, ma che si inserisce nel successivo rapporto locativo, coinvolgendo una posizione di diritto soggettivo, e, quindi, appartiene, alla stregua delle comuni regole di riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)