Sez. U, Sentenza n. 9749 del 17/11/1994 (Rv. 488688 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Assegnazione di alloggi economici e popolari - Cessione dell'alloggio a terzi senza autorizzazione - Revoca dell'assegnazione - Legittimità della revoca - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, la controversia sulla legittimità della revoca dell'assegnazione per cessione dell'alloggio a terzi senza autorizzazione (art. 17, primo comma lett. "a" del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) riguarda una vicenda che non attiene al rapporto pubblicistico di assegnazione, ma che si inserisce nel successivo rapporto locativo, coinvolgendo una posizione di diritto soggettivo e, quindi, appartiene, alla stregua delle comuni regole di riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)