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Sez. 2, Sentenza n. 1017 del 07/02/1983 (Rv. 425787 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESTATA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - SPETTANZA ALTRESÌ DEGLI INTERESSI LEGALI SECONDO LE TARIFFE PROFESSIONALI A NORMA DELLA LEGGE N. 143 DEL 1949 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425787-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESTATA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - SPETTANZA ALTRESÌ DEGLI INTERESSI LEGALI SECONDO LE TARIFFE PROFESSIONALI A NORMA DELLA LEGGE N. 143 DEL 1949 - ESCLUSIONE.*

Ove per il ritardato pagamento del suo compenso, il professionista abbia diritto al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1224 cod. civ. - nella specie accertato negli interessi bancari corrisposti per un mutuo contratto per far fronte alle conseguenze del mancato pagamento - non può riconoscersi la spettanza anche degli interessi legali secondo le tariffe professionali a norma dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949 n. 143 (approvazione delle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti), trattandosi di una voce confluente nella Determinazione di quel danno già coperto e, così, attributiva di un ulteriore incremento senza giustificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)