Sez. 2, Sentenza n. 2445 del 15/03/1994 (Rv. 485709 - 01)
Professionisti - Ingegneri e architetti | Diritto agli interessi nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto diritto al risarcimento del maggior danno ex art. 1124 secondo comma cod. civ. - Sussistenza.
Professionisti - Ingegneri e architetti
L'art. 9 della tariffa degli ingegneri e architetti, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143, nel riconoscere al professionista (architetto o ingegnere) gli interessi al tasso ufficiale di sconto, non esclude per questo la risarcibilità del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., di cui deve essere fornita prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)