Sez. L, Sentenza n. 4722 del 29/08/1979 (Rv. 401284 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA IN CORSO DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - RISARCIMENTO DEL DANNO A FAVORE DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA IN CORSO DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - RISARCIMENTO DEL DANNO A FAVORE DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nell'ipotesi di risoluzione anticipata senza giusta causa del rapporto di lavoro a tempo determinato, il danno che il datore di lavoro deve risarcire al dipendente licenziato, va determinato, a norma degli artt 1223 e seguenti cod civ, non attribuendo alcuna Rilevanza alla formale qualifica rivestita dal lavoratore, ma tenendo conto unicamente dell'equivalente economico delle utilita che il lavoratore stesso avrebbe conseguito se il rapporto avesse avuto regolare svolgimento fino alla scadenza del termine stabilito, in quanto, ai fini del risarcimento, viene in primaria considerazione il valore pratico dell'apporto del dipendente, che puo trarsi solo in via parametrica dal compenso pattuito per la intera durata del contratto. (Conf 3573/78, mass n 393074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)