diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3573 del 17/07/1978 (Rv. 393074 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RISOLUZIONE ANTICIPATA, SENZA GIUSTA CAUSA, DI UN RAPPORTO A TERMINE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTI AGGIUNTIVI, INTERESSI LEGALI E SVALUTAZIONE MONETARIA - INCLUSIONE - RAPPORTI SORTI ED ESTINTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - DISCIPLINA EX ART 429, TERZO COMMA, COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393074-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RISOLUZIONE ANTICIPATA, SENZA GIUSTA CAUSA, DI UN RAPPORTO A TERMINE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTI AGGIUNTIVI, INTERESSI LEGALI E SVALUTAZIONE MONETARIA - INCLUSIONE - RAPPORTI SORTI ED ESTINTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - DISCIPLINA EX ART 429, TERZO COMMA, COD PROC CIV - APPLICABILITA.*

La risoluzione anticipata, senza giusta causa, da parte del datore di lavoro, del rapporto di lavoro a termine comporta l'Obbligo di pagare al dipendente, a titolo di danni, le retribuzioni che costui avrebbe avuto diritto di percepire fino alla scadenza convenzionale del contratto, detratti quei proventi che il lavoratore, dopo la risoluzione del rapporto, abbia conseguito con l'ordinaria diligenza da una nuova attivita lavorativa. Tale retribuzione - che seppure di natura risarcitoria trova la sua causa mediata in un rapporto di lavoro - deve essere determinata tenendo conto degli emolumenti aggiuntivi in base alla contrattazione collettiva, nonche deve essere computata al lavoratore oltre che con gli interessi legali, anche con il risarcimento del maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore dei suoi crediti, a norma dell'art 429, comma terzo cod proc civ, nel nuovo testo di cui alla legge n 533 del 1973, di immediata applicazione nei giudizi pendenti anche per i rapporti sorti ed estinti prima dell'entrata in vigore della legge da ultimo citata. (Conf 2188/74, mass n 370556; (Conf 1299/74, mass n 369368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)