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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15866 del 08/06/2021 (Rv. 661426 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Oggettiva incertezza normativa - Assenza di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661426-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di incertezza nell'interpretazione delle norme violate. (Nella specie, la S.C. ha applicato tale principio in merito alla sospensione della maggiorazione dell'aliquota irap).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)