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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3431 del 06/02/2019 (Rv. 652523 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Oggettiva incertezza normativa - Oscillazioni nella giurisprudenza di merito - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652523-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell'art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, sia consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)