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Sez. 3, Sentenza n. 4584 del 14/02/1986 Ud. (dep. 31/05/1986) Rv. 172895 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA - ANNUNCIO DELLA NUOVA UDIENZA - SUFFICIENZA PER LE PERSONE PRESENTI - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172895-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA - ANNUNCIO DELLA NUOVA UDIENZA - SUFFICIENZA PER LE PERSONE PRESENTI - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, disposto prima del compimento delle formalità di apertura, che ha carattere analogo a quello del rinvio a tempo indeterminato previsto dall'art. 432 cod. proc. pen., non si sottrae alla regola secondo cui gli avvisi dati verbalmente dal giudice agli interessati in loro presenza, in qualsiasi stato e grado del procedimento, sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel processo verbale. (Conf mass n 134968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166, Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)