Sez. U, Sentenza n. 13648 del 23/10/1976 Ud. (dep. 15/12/1976) Rv. 134968 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA - ANNUNCIO DELLA NUOVA UDIENZA - SUFFICIENZA PER LE PERSONE PRESENTI - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA - ANNUNCIO DELLA NUOVA UDIENZA - SUFFICIENZA PER LE PERSONE PRESENTI - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il rinvio del dibattimento ad udienza fissa disposto prima che siano compiute le formalita di apertura e una Forma di rinvio, ispirata a ragioni di economia processuale, che ha carattere sostanzialmente analogo a quello del rinvio a nuovo ruolo previsto dall'art 432 cod proc pen e che non si sottrae, per quanto attiene alle notificazioni, alla norma generale dell'art 166, quarto comma cod proc pen, per cui l'annuncio della nuova udienza dato dal Presidente o dal pretore, verbalmente alle parti, difensori e testimoni che siano presenti, sostituisce le notificazioni, purche ne sia fatta menzione nel processo verbale; cio perche sarebbe un formalismo ingiustificato esigere la rinnovazione delle citazioni, quando l'annuncio verbale della nuova udienza e sufficiente ad appagare le esigenze processuali, senza peraltro menomare in alcun modo le garanzie e i diritti delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166, Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)