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Sez. 1, Sentenza n. 3365 del 05/06/1984 (Rv. 435386 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO - IN GENERE - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE SUL GIUDIZIO DI APPELLO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 276 COD. PROC. CIV. IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA, CON RIGUARDO ALLA TRATTAZIONE DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI CON PRECEDENZA RISPETTO A QUELLE DI MERITO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435386-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO - IN GENERE - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE SUL GIUDIZIO DI APPELLO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 276 COD. PROC. CIV. IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA, CON RIGUARDO ALLA TRATTAZIONE DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI CON PRECEDENZA RISPETTO A QUELLE DI MERITO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Nel contenzioso tributario, nell'impugnazione davanti alla Corte d'appello di pronunzia della commissione tributaria di secondo grado, operano, a norma dell'art. 40, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, "le Disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio di appello, salvo quelle non compatibili con la natura del rapporto tributario", e, quindi, trova applicazione anche l'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. (richiamato per il procedimento d'appello dal successivo art. 359), il quale dispone, nella deliberazione della sentenza, la trattazione delle questioni pregiudiziali con precedenza rispetto a quelle di merito, potendo la decisione di una questione pregiudiziale comportare l'assorbimento di altre questioni (pregiudiziali o di merito). Tale norma, costituendo espressione di un principio logico, oltre che giuridico, la cui osservanza incide sull'esattezza della pronunzia finale, comporta anche nella detta fase del contenzioso tributario che, fin quando una pregiudiziale non è definita, le questioni da essa dipendenti non possono formare oggetto di decisione e sono insuscettibili, se risolte, di passare in giudicato. (alla stregua del principio di cui in massima, il S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva accolto l'eccezione di prescrizione del credito tributario fatta valere con l'impugnazione ex art. 40 citato, dichiarando assorbita l'ulteriore questione, con essa sollevata, dell'illegittima Estinzione del processo dichiarata ai sensi dell'art. 44 dell'indicato decreto). (V 273/84, mass n 432539; (V 3469/76, mass n 382224).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)