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Sez. 2, Sentenza n. 3469 del 15/10/1976 (Rv. 382224 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI - PRECEDENZA RISPETTO ALLE QUESTIONI DI MERITO - MANCATA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI UNA QUESTIONE DI MERITO RISOLTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382224-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI - PRECEDENZA RISPETTO ALLE QUESTIONI DI MERITO - MANCATA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI UNA QUESTIONE DI MERITO RISOLTA - ESCLUSIONE.*

L'art 276 cod proc civ, nel disporre che il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, e 'quindì il merito, costituisce espressione di un principio logico, oltre che giuridico, in quanto la decisione in senso positivo o negativo di una questione pregiudiziale puo portare all'assorbimento delle questioni pregiudiziali successive o di tutte o di alcune questioni di merito, sia sotto il profilo dell'assorbimento inteso come preclusione, sia dell'assorbimento inteso come rigetto. Incidendo l'osservanza di tale regola sulla esattezza della decisione finale, fin quando una pregiudiziale non e definita, le questioni da essa dipendenti non possono formare oggetto di decisione e sono insuscettibili, se risolte, di passare in giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)