Sez. 4, Sentenza n. 6156 del 19/12/2017 Ud. (dep. 08/02/2018) Rv. 271970 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Elementi differenziali.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, in caso di lesioni personali colpose derivanti dall'omessa adozione delle cautele necessarie ad eliminare la pericolosità di un macchinario, deve escludersi il rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 437 cod. pen. - che prevede il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele - e quella di cui all'art. 590, secondo comma, cod. pen., mancando un rapporto di continenza tra tali norme, per la diversità, nei due reati, dell'elemento soggettivo (dolo nel primo caso e colpa nel secondo), della condotta (non essendo inclusa nello schema legale del primo la condotta costitutiva del secondo) e dell'evento (costituito, nel primo caso, dal comune pericolo di disastro o di un infortunio - il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato medesimo perché costituisce ove si realizzi, circostanza aggravante - e dalle lesioni nel secondo caso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 com. 2, Cod. Pen. art. 590 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)