Sez. 3, Sentenza n. 1881 del 30/11/1999 Ud. (dep. 21/02/2000) Rv. 215691 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPARIZIONE - IN GENERE | Legge 17/12/1997 n. 434 - Sospensione dei termini nelle regioni colpite dal terremoto - Termine di comparizione - Applicabilità delle sospensioni - Ragione.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPARIZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio pretorile, essendo il termine di giorni 15, entro il quale l'imputato può chiedere di avvalersi dei riti alternativi, ricompreso entro il maggior termine di giorni 45, che deve intercorre tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per il dibattimento, la sospensione prevista dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1997 n. 434 (interventi urgenti a favore delle regioni Marche ed Umbria as seguito del terremoto), comporta che non può farsi luogo alla celebrazione del giudizio fin quando non sia stata consumata la predetta facoltà riconosciuta all'imputato e sottoposta a sospensione dei termini.
Riferimenti normativi: Legge 17/12/1997 num. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Legge 14/12/1999 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)