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Sez. 5, Sentenza n. 853 del 18/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212861 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPARIZIONE - IN GENERE | Legge 17/12/1997 n. 434 - Sospensione dei termini nelle regioni Marche ed Umbria per effetto di ripetuti eventi sismici - Termine di comparizione - Applicabilità della sospensione - Ragioni - Conseguenze in caso di mancata applicazione.
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212861-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPARIZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio pretorile, essendo il termine di giorni 15, entro il quale l'imputato può chiedere di avvalersi dei riti alternativi, ricompreso entro il maggior termine (dilatorio, ma previsto a pena di decadenza)di giorni 45 -che deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per la celebrazione del dibattimento- la sospensione prevista dall'art 1 della legge 17.12.1997 n. 434 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria) comporta che non può farsi luogo alla celebrazione del giudizio ordinario fin quando non sia stata consumata la predetta facoltà riconosciuta all'imputato e sottoposta, appunto, a sospensione ai sensi della legge citata. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso del PM, che aveva impugnato l'ordinanza dibattimentale del pretore, con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato per mancato rispetto del termine di cui all'art 555 comma 3 cod. proc. pen., avendo il giudice di merito ritenuto operante la sospensione di cui alla legge sopra indicata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 549 CORTE COST., Legge 17/12/1997 num. 434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)